22 gennaio 2024

IL PATTO FRA FISCO E CONTRIBUENTI di Antonio Laurenzano


IL PATTO FRA FISCO E CONTRIBUENTI

di Antonio Laurenzano

Si volta pagina nel rapporto fra Fisco e contribuenti. E' entrato in vigore il Dlgs 219/2023 contenente modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente varato nel 2000 per l'attuazione dei "principi di democraticità e trasparenza". Con l'intento di realizzare un riequilibrio fra le due parti in causa, furono disciplinati gli istituti di tutela dei cittadini nei confronti degli Uffici tributari attraverso il riconoscimento di una lunga serie di diritti: dalla conoscenza degli atti, alla chiarezza e alla loro motivazione, dalla tutela della buona fede all'interpello, alle garanzie in caso di verifica. Diritti tutelati e difesi dal Garante del contribuente, organo di mediazione istituito presso ogni Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Ma lo Statuto non ha avuto vita facile, un patto molte volte dimenticato, violato dal Parlamento, dai vari Governi , dalla pubblica amministrazione. Un "amore impossibile" quello fra Fisco e contribuente! Diffidenza ma soprattutto incomunicabilità alla base di un rapporto che è andato nel tempo sempre più deteriorandosi. E' rimasto purtroppo inascoltato l'appello lanciato da Ezio Vanoni, storico Ministro delle finanze, per un "ordinamento tributario conoscibile nelle forme e comprensibile nei contenuti". La mancanza di certezza della legge tributaria intesa come prevedibilità delle conseguenze giuridiche e fiscali è divenuta ormai una costante, alimentando una deleteria conflittualità. Da una parte il Legislatore fiscale costretto a rincorrere l'evoluzione dei rapporti economici per individuare i presupposti di nuova ricchezza e quindi nuovo imponibile da sottoporre a tassazione, dall'altra parte il contribuente (evasori a parte) vittima sacrificale di un caos legislativo che non facilita certo l'interpretazione e la corretta applicazione della normativa.

Una frantumazione della legislazione tributaria, un proliferare di leggi, decreti, circolari e pareri che è causa non solo di uno scadimento qualitativo della legislazione ma anche della potenziale ignoranza della legge, con grave pregiudizio di ogni principio di diritto! Tanti segnali a conferma che l'ordinamento tributario italiano è sempre più caratterizzato dalla casualità, dall'incertezza e dall'arbitrio per ragioni di gettito che condiziona ogni corretta azione di accertamento in termini di equità, efficienza e trasparenza. Molte prescrizioni dello Statuto sono rimaste semplici enunciazioni di principio, senza alcun effetto giuridico. La più eclatante di sempre quella relativa al divieto di retroattività della normativa fiscale regolarmente violato più volte, oltre alle tante norme tributarie emanate in deroga ai principi dello Statuto, soprattutto in materia di proroga dei controlli. Una vera beffa del diritto e della sua certezza.

Dopo oltre venti anni si corre ora ai ripari. Nell'ambito del Decreto attuativo della Riforma fiscale allo Statuto del 2000 viene riconosciuta maggiore valenza legislativa: le sue disposizioni "si conformano alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo" le quali costituiscono, adesso, i principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Tra le novità più importanti spicca la disposizione che introduce il contraddittorio generalizzato: tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente. I provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati con l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sul versante dell'accertamento viene sancita la inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti oltre i termini di permanenza presso la sede del contribuente soggetto a verifica. L'accertamento dovrà essere unico per ciascuna imposta e per ciascun anno, venendo così a cessare il contestato strumento dell'accertamento parziale "a Singhiozzo". Verrà espressamente definita l'annullabilità e la nullità degli atti impositivi del Fisco e come eccepirle, pomo della discordia nel contenzioso tributario.

Relativamente alla riscossione, gli atti devono contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati. Notevolmente rafforzato l'obbligo dell'autotutela dell'Amministrazione: oggi l'annullamento "d'ufficio" di un atto illegittimo, il "mea culpa" del Fisco, è solo potenziale. Particolarmente attesa infine la disciplina dell'efficacia temporale delle norme tributarie: la riforma dello Statuto conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie la cui frequente e dissennata deroga ha finora causato problemi di credibilità all'intero ordinamento tributario. Le modifiche Introdotte legislative si applicano solo a partire dal periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica.

A conferma di un ritrovato rapporto di collaborazione, l'Amministrazione finanziaria fornirà un'attività di supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante circolari interpretative e applicative, valorizzazione del diritto di accesso agli atti, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata. Una disciplina tributaria equa, certa e stabile quale premessa, costituzionalmente necessitata, per un ordinamento tributario "conoscibile e comprensibile".

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Immagini immaginarie al MIIT di Torino