02 dicembre 2022

LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO di Antonio Laurenzano

 


LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

di Antonio Laurenzano

Giustizia tributaria, anno zero. Sta muovendo i primi (faticosi) passi la riforma del processo tributario a distanza di 30 anni dall’originario impianto normativo fissato dai Decreti legislativi 545 e 546 del dicembre 1992. Una riforma a lungo attesa, importante per le esigenze di cittadini e imprese, legata agli impegni assunti dall’Italia per l’attuazione del Pnrr a sostegno dell’intero sistema Paese in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri.

Si volta pagina sotto il profilo ordinamentale e processuale per velocizzare i tempi della giustizia tributaria e abbattere la rilevante mola di contenzioso pendente: oltre 60mila ricorsi giacenti a fine 2021, per un valore di circa 37,6 miliardi di euro. Obiettivi incentrati sul miglioramento della qualità delle sentenze attraverso la revisione dell’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sullo sviluppo di istituti processuali (contraddittorio, autotutela) volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe. L’ampio ricorso alla giurisdizione per dirimere le dispute tra contribuente e Fisco, peculiarità dell’ordinamento italiano, è causato da una normativa fiscale di difficile applicazione perché soggetta a continui mutamenti e non sempre di buona qualità sul piano legislativo. Una giungla di oltre 800 leggi fiscali, non coordinate fra loro, che si sovrappongono a danno della certezza del diritto. Dai bonus edilizia, croce e delizia degli operatori, la massima conferma.

Tra le diverse novità la riforma istituisce una nuova magistratura tributaria professionale che, progressivamente, sostituirà gli attuali magistrati onorari (non togati): un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria, con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami. Le Commissioni tributarie provinciali e regionali sono diventate Corti di giustizia di primo e secondo grado. Sul piano processuale, in primo grado, le controversie di modico valore (importo del tributo, al netto di interessi e sanzioni, fino a 3000 euro) vengono devolute a un giudice monocratico. Si rafforza la conciliazione giudiziale: per le controversie soggette a reclamo la Corte di giustizia potrà formulare una proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza. Risulta potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

La partecipazione “da remoto” costituisce la modalità “naturale” di svolgimento delle udienze tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, salva la richiesta presentata da ciascuna delle parti di partecipazione “in presenza”. In giudizio spetterà all’Amministrazione finanziaria provare le violazioni contestate con l’atto impugnato. Un’espressione di principio giuridico di grande rilevanza che presuppone un’adeguata motivazione dell’atto impositivo. L’onere della prova, dunque, si sposta a carico dell’Amministrazione e rende la giustizia tributaria conforme ai principi del giusto processo. La decisione della Corte, basata sugli elementi di prova emersi dal giudizio, si concluderà con l’annullamento se la prova della fondatezza della pretesa manca, è contraddittoria o è insufficiente a dimostrare in modo puntuale le ragioni della pretesa impositiva e dell’irrogazione delle sanzioni. La Corte di giustizia, altra novità rilevante, anche senza l’accordo delle parti, potrà ammettere la prova testimoniale in forma scritta. Cambiano inoltre i tempi di discussione della istanza di sospensione: viene stabilito in 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza il termine entro il quale il Presidente fissa la trattazione della sospensione la quale non potrà coincidere con l’udienza di merito per la controversia. Viene così rimosso il contestato termine di 180 giorni che spesso coincideva con la trattazione del ricorso.

In conclusione, un significativo restyling del processo tributario che, al di là di alcune omissioni (modalità di accesso alle fonti giurisprudenziali), rappresenta uno strumento di miglioramento del sistema che a regime dal 2027, con la definitiva composizione dell’organico della giurisdizione tributaria, “solennizzerà” il ruolo degli attori principali del processo: i giudici. Maggiori competenze per migliorare la qualità del giudizio e superare la crisi della giustizia tributaria.

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