08 dicembre 2021

IL NUOVO REGIME FISCALE DEI FRONTALIERI di Antonio Laurenzano*

 


IL NUOVO REGIME FISCALE DEI FRONTALIERI

di Antonio Laurenzano*

E’ in dirittura d’arrivo il nuovo regime fiscale dei frontalieri. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione dei lavoratori residenti entro 20 km dalla frontiera che svolgono un’attività di lavoro dipendente in terra elvetica. L’atteso provvedimento sarà trasmesso alle Camere per la votazione definitiva. Dopo il via libera del Consiglio federale svizzero dello scorso 11 agosto, entrerà in vigore, molto verosimilmente, dal 1° gennaio 2023 e sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. L’accordo definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni su salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri con la previsione del “principio di reciprocità”, a differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

Per effetto del nuovo accordo, relativamente al criterio di imposizione, viene stabilito il metodo della tassazione concorrente che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero sia allo Stato dove il reddito da lavoro dipendente è prodotto. Nello specifico, la Svizzera per i “nuovi frontalieri”, quelli cioè in arrivo dopo l’entrata in vigore dell’accordo, applicherà sul relativo reddito da lavoro dipendente un’imposta non eccedente l’80%, e la tassazione sarà applicata alla fonte. L’Italia, ed è questa la novità della Convenzione, potrà assoggettare, a sua volta, a imposizione ordinaria tali redditi dei lavoratori frontalieri (equiparati quindi ai soggetti fiscalmente residenti), ma dovrà eliminare la doppia imposizione mediante il meccanismo del credito d’imposta, riconoscendo le imposte prelevate nella Confederazione. Per questi contribuenti obbligo quindi di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Beneficeranno dell’innalzamento della franchigia di imponibilità a 10mila euro, della deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti e della non imponibilità degli assegni familiari erogati in Svizzera. Tutto da verificare il prelievo fiscale italiano rispetto a quello svizzero, meno gravoso.

E’ prevista una clausola di salvaguardia per i lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese: rientrano nel “regime transitorio”. Per loro continua ad applicarsi l’imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino a tutto il 2033, verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40% delle imposte lorde prelevate alla fonte ai frontalieri italiani. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi imposti dall’accordo, la Svizzera si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello fiscale di riferimento, in formato elettronico allo Stato di residenza del lavoratore, i dati rilevanti in relazione all’imposizione del lavoratore frontaliero. Una informazione di carattere amministrativo, di valenza fiscale per combattere l’evasione. Vita dura per i “furbetti”: attenzione al Fisco … in missione oltre confine.

*Tributarista

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